Art. 4.
(Selezione delle candidature).

      1. La selezione delle candidature a qualsiasi tipo di elezione avviene con voto

 

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democratico degli organi allo scopo previsti dallo statuto in conformità alle disposizioni del presente articolo e con divieto assoluto di delega a terzi di tale potere.
      2. L'eventuale partecipazione del partito a una lista elettorale recante un simbolo diverso da quello allegato allo statuto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, è stabilita dalla direzione nazionale del partito con voto segreto. Alla direzione nazionale del partito spetta, altresì, di proporre i candidati alle elezioni nazionali.
      3. L'iscritto che si candida ad una competizione elettorale in contrasto con le decisioni assunte ai sensi del presente articolo decade immediatamente dall'iscrizione.
      4. Le decisioni relative alle candidature per elezioni amministrative locali sono demandate, con la stessa procedura di cui al comma 1, agli organi territoriali competenti individuati dallo statuto.